Art. 4.
             Tipologie e standard dell'offerta formativa
 
   1.   Il   consiglio   regionale   emana   entro   novanta   giorni
dall'approvazione della presente legge appositi provvedimenti con cui
si  disciplinano  tipologie  e   standard   dell'offerta   formativa,
determinandone  le opportune specificazioni tecniche ed organizzative
nonche' i criteri di finanziamento.