Art. 7.
             Razionalizzazione delle strutture formative
 
   1.  La  regione  procede,  con  appositi provvedimenti, sulla base
delle proposte formulate dalle singole province,  sentiti  gli  altri
enti   locali   per   quanto   di  competenza,  a  razionalizzare  la
localizzazione  e  il  dimensionamento  delle   strutture   formative
pubbliche  e  di  quelle convenzionate ai sensi dell'art. 25 della l:
r. 95/80, nonche' ad adeguarne gli assetti organizzativi in  coerenza
con  le  esigenze  di  flessibilita'  ed  articolazione  tipologica e
settoriale dell'offerta formativa.