Art. 7. Razionalizzazione delle strutture formative 1. La regione procede, con appositi provvedimenti, sulla base delle proposte formulate dalle singole province, sentiti gli altri enti locali per quanto di competenza, a razionalizzare la localizzazione e il dimensionamento delle strutture formative pubbliche e di quelle convenzionate ai sensi dell'art. 25 della l: r. 95/80, nonche' ad adeguarne gli assetti organizzativi in coerenza con le esigenze di flessibilita' ed articolazione tipologica e settoriale dell'offerta formativa.