Art. 2.
 
   1.  Dopo l'art. 7 (adozione dei programmi e dei piani) della legge
regionale 26 novembre 1984, n. 59, e' aggiunto il  seguente  art.  7-
bis:
   "Art. 7-bis (programmi provvisori di bonifica)
   1.  Nelle  more dell'approvazione del programma generale di cui al
precedente art. 1, i consorzi di  bonifica  predispongono,  salvo  il
loro successivo adeguamento al programma generale suddetto, programmi
provvisori di bonifica.
   2.  I  programmi provvisori sono adottati dai consorzi di bonifica
entro un anno dall'emanazione da  parte  della  giunta  regionale  di
criteri  generali  di  indirizzo e di coordinamento, a cui i consorzi
stessi dovranno attenersi, e ad essi si applicano le disposizioni  di
cui ai successivi artt. 8 e 9".