Art. 2. 1. Dopo l'art. 7 (adozione dei programmi e dei piani) della legge regionale 26 novembre 1984, n. 59, e' aggiunto il seguente art. 7- bis: "Art. 7-bis (programmi provvisori di bonifica) 1. Nelle more dell'approvazione del programma generale di cui al precedente art. 1, i consorzi di bonifica predispongono, salvo il loro successivo adeguamento al programma generale suddetto, programmi provvisori di bonifica. 2. I programmi provvisori sono adottati dai consorzi di bonifica entro un anno dall'emanazione da parte della giunta regionale di criteri generali di indirizzo e di coordinamento, a cui i consorzi stessi dovranno attenersi, e ad essi si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 8 e 9".