Art. 3. 1. Dopo il comma 10 dell'art. 37 (consorzi di bonifica di secondo grado) della legge regionale 26 novembre 1984, n. 59, sono aggiunti i seguenti commi 11 e 12: "11. La giunta regionale ha altresi' la facolta' di costituire consorzi di bonifica di secondo grado che includano anche altri soggetti pubblici o privati qualora, con riguardo alla tutela delle disponibilita' idriche di un sistema idraulico, ovvero alla disciplina ed all'esercizio coordinato delle derivazioni da invasi o aste fluviali, sussistano interessi comuni ai predetti soggetti; in tal caso negli organi amministrativi dell'ente e nell'organo costituente di cui al precedente comma 4 i predetti soggetti dovranno essere adeguatamente rappresentati secondo i criteri stabiliti dal precedente comma 5. 12. Il consorzio di bonifica di secondo grado nello Statuto dovra' fissare il criterio in base al quale ripartire e riscuotere la contribuenza". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda. Milano, 14 gennaio 1995 ARRIGONI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 5 gennaio 1995, prot. n. 23002/48).