Art. 3.
 
   1.  Dopo il comma 10 dell'art. 37 (consorzi di bonifica di secondo
grado) della legge regionale 26 novembre 1984, n. 59, sono aggiunti i
seguenti commi 11 e 12:
   "11.  La  giunta  regionale  ha altresi' la facolta' di costituire
consorzi di bonifica di  secondo  grado  che  includano  anche  altri
soggetti  pubblici  o privati qualora, con riguardo alla tutela delle
disponibilita'  idriche  di  un  sistema   idraulico,   ovvero   alla
disciplina  ed all'esercizio coordinato delle derivazioni da invasi o
aste fluviali, sussistano interessi comuni ai predetti  soggetti;  in
tal   caso   negli  organi  amministrativi  dell'ente  e  nell'organo
costituente di cui al precedente comma 4 i predetti soggetti dovranno
essere adeguatamente rappresentati secondo i  criteri  stabiliti  dal
precedente comma 5.
   12. Il consorzio di bonifica di secondo grado nello Statuto dovra'
fissare  il  criterio  in  base  al  quale  ripartire e riscuotere la
contribuenza".
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione lombarda.
    Milano, 14 gennaio 1995
 
                              ARRIGONI
 
   (Approvata  dal  consiglio  regionale nella seduta del 29 novembre
1994 e vistata dal commissario del governo con  nota  del  5  gennaio
1995, prot. n. 23002/48).