IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                        Contenuto della legge
 
   1. La presente legge detta norme per l'applicazione al  presidente
della  giunta  regionale,  agli assessori regionali ed ai consiglieri
regionali dell'art. 15 della  legge  19  marzo  1990,  n.  55  "Nuove
disposizioni  per  la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e
di altre gravi forme di  manifestazione  di  pericolosita'  sociale",
come  modificato  e  integrato dal comma 1 dell'art. 1 della legge 18
gennaio 1992, n. 16 "Norme in materia di elezioni e nomine presso  le
regioni e gli enti locali", e ulteriormente modificato dagli artt. 1,
2  e  4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 "Disposizioni modificative
della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia  di  elezioni  e  nomine
presso  le regioni e gli enti locali, e della legge 17 febbraio 1968,
n. 108, in materia di elezioni dei consigli regionali delle regioni a
statuto ordinario", nonche' per l'attuazione degli artt. 16 e 16  bis
della  legge  17  febbraio  1968,  n.  108 "Norme per la elezione dei
consigli  regionali  delle  Regioni  a  statuto  normale",   aggiunto
dall'art. 3 della citata legge n. 30/94.
   2.  Nei  successivi articoli i richiami all'art. 15 della legge n.
55/90 ed alla legge n. 108/68  devono  intendersi  comprensivi  delle
successive   modificazioni   ed   integrazioni   e   le  disposizioni
concernenti i consiglieri regionali si intendono estese al presidente
della giunta regionale ed agli assessori regionali.