IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Contenuto della legge 1. La presente legge detta norme per l'applicazione al presidente della giunta regionale, agli assessori regionali ed ai consiglieri regionali dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale", come modificato e integrato dal comma 1 dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 "Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali", e ulteriormente modificato dagli artt. 1, 2 e 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 "Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario", nonche' per l'attuazione degli artt. 16 e 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto normale", aggiunto dall'art. 3 della citata legge n. 30/94. 2. Nei successivi articoli i richiami all'art. 15 della legge n. 55/90 ed alla legge n. 108/68 devono intendersi comprensivi delle successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni concernenti i consiglieri regionali si intendono estese al presidente della giunta regionale ed agli assessori regionali.