Art. 2. Norme per la convalida dei consiglieri regionali - Annullamento dell'elezione e revoca della convalida 1. Ai fini della convalida, i consiglieri regionali proclamati eletti sono tenuti a rilasciare alla giunta delle elezioni, di cui all'art. 5 del regolamento interno del consiglio regionale, la dichiarazione di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge n. 55/90. 2. Il consiglio regionale annulla l'elezione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge n. 55/90. 3. In attuazione del comma 4 dell'art. 15 della legge n. 55/90, qualora la notizia delle condizioni previste dal precedente comma 2 sia acquisita, anche d'ufficio, successivamente alla convalida, il consiglio regionale, su iniziativa del suo presidente, annulla l'elezione, revoca la convalida e dispone la surroga del primo dei non eletti nella stessa lista a norma dell'art. 16 della legge n. 108/68.