Art. 2.
Norme per la  convalida  dei  consiglieri  regionali  -  Annullamento
   dell'elezione e revoca della convalida
 
   1.  Ai  fini  della  convalida, i consiglieri regionali proclamati
eletti sono tenuti a rilasciare alla giunta delle  elezioni,  di  cui
all'art.  5  del  regolamento  interno  del  consiglio  regionale, la
dichiarazione di non essere in alcuna delle condizioni  previste  dal
comma 1 dell'art. 15 della legge n. 55/90.
   2.  Il  consiglio  regionale  annulla  l'elezione di coloro che si
trovano nelle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 15  della  legge
n. 55/90.
   3.  In  attuazione  del comma 4 dell'art. 15 della legge n. 55/90,
qualora la notizia delle condizioni previste dal precedente  comma  2
sia  acquisita,  anche  d'ufficio, successivamente alla convalida, il
consiglio  regionale,  su  iniziativa  del  suo  presidente,  annulla
l'elezione,  revoca  la  convalida e dispone la surroga del primo dei
non eletti nella stessa lista a norma dell'art.  16  della  legge  n.
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