Art. 3.
                      Sospensione dalla carica)
 
   1.  Al  consigliere  sospeso  a  norma  dei  commi  4  bis e 4 ter
dell'art. 15 della legge n. 55/90 e' corrisposto, per la durata della
sospensione, un  assegno  pari  all'indennita'  di  funzione  di  cui
all'art.  1,  lett. f), della l.r. 6 febbraio 1984, n. 7 "Nuove norme
in materia di indennita' di funzione dei  consiglieri  della  regione
Lombardia",  ridotta  del  90  per  cento,  dopo  la  deduzione delle
ritenute per il fondo di previdenza  dei  consiglieri  della  Regione
Lombardia  e  per  il  fondo  per  l'erogazione di indennita' di fine
mandato ai consiglieri della regione Lombardia.
   2. Al consigliere sospeso non sono  corrisposte  le  indennita'  a
titolo  di  diaria  e  di rimborso delle spese di trasporto stabilite
dalle norme regionali vigenti in materia.
   3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  con
decorrenza   dalla   data   della   sentenza   o   del  provvedimento
dell'autorita' giudiziaria che comporta  la  sospensione  di  diritto
dalla  carica,  salvo  il  diverso  termine  previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.