Art. 3. Sospensione dalla carica) 1. Al consigliere sospeso a norma dei commi 4 bis e 4 ter dell'art. 15 della legge n. 55/90 e' corrisposto, per la durata della sospensione, un assegno pari all'indennita' di funzione di cui all'art. 1, lett. f), della l.r. 6 febbraio 1984, n. 7 "Nuove norme in materia di indennita' di funzione dei consiglieri della regione Lombardia", ridotta del 90 per cento, dopo la deduzione delle ritenute per il fondo di previdenza dei consiglieri della Regione Lombardia e per il fondo per l'erogazione di indennita' di fine mandato ai consiglieri della regione Lombardia. 2. Al consigliere sospeso non sono corrisposte le indennita' a titolo di diaria e di rimborso delle spese di trasporto stabilite dalle norme regionali vigenti in materia. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con decorrenza dalla data della sentenza o del provvedimento dell'autorita' giudiziaria che comporta la sospensione di diritto dalla carica, salvo il diverso termine previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.