Art. 4.
              Cessazione della sospensione dalla carica
 
   1.  Gli effetti della sospensione dalla carica a norma del comma 4
quater dell'art. 15 della legge n. 55/90  cessano  dalla  data  della
sentenza  o della revoca del provvedimento dell'autorita' giudiziaria
cui consegue la cessazione della sospensione stessa, salvo il diverso
termine  eventualmente  previsto  dal  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri.