Art. 4. Cessazione della sospensione dalla carica 1. Gli effetti della sospensione dalla carica a norma del comma 4 quater dell'art. 15 della legge n. 55/90 cessano dalla data della sentenza o della revoca del provvedimento dell'autorita' giudiziaria cui consegue la cessazione della sospensione stessa, salvo il diverso termine eventualmente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.