Art. 6. Procedure interne 1. Il consiglio regionale prende atto dell'avvenuta decadenza dalla carica o della sospensione dalla carica dei consiglieri soggetti alla disciplina dell'art. 15 della legge n. 55/90 ed assume i provvedimenti conseguenti, a norma, rispettivamente, degli artt. 16 e 16 bis della legge n. 108/68. 2. Il consiglio regionale prende atto della decadenza del consigliere nella prima seduta successiva alla notizia del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o della definitivita' del provvedimento che applica la misura di prevenzione e comunque entro 30 giorni dalla notizia stessa. 3. In ogni caso le dimissioni del consigliere interessato, presentate anteriormente alla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o alla data di definitivita' della misura di prevenzione, hanno effetto dalla data di presentazione. 4. Nel caso di sospensione dalla carica il consiglio provvede a norma dell'art. 16 bis della legge n. 108/68 alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso mediante la nomina del consigliere supplente. 5. Il consiglio regionale, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 4-quater dell'art. 15 della legge n. 55/90, prende atto della cessazione della sospensione e dispone la cessazione della supplenza a norma dell'art. 16 bis della legge n. 108/68. 6. Nei confronti del consigliere supplente gli effetti della supplenza e della cessazione della stessa decorrono dalla data della deliberazione del consiglio regionale. 7. Le deliberazioni del consiglio regionale di cui ai commi precedenti sono adottate su iniziativa del suo presidente.