Art. 6.
                          Procedure interne
 
   1. Il consiglio  regionale  prende  atto  dell'avvenuta  decadenza
dalla  carica  o  della  sospensione  dalla  carica  dei  consiglieri
soggetti alla disciplina dell'art. 15 della legge n. 55/90 ed  assume
i provvedimenti conseguenti, a norma, rispettivamente, degli artt. 16
e 16 bis della legge n. 108/68.
   2.   Il  consiglio  regionale  prende  atto  della  decadenza  del
consigliere nella prima seduta successiva alla notizia del  passaggio
in  giudicato  della  sentenza  di condanna o della definitivita' del
provvedimento che applica la misura di prevenzione e  comunque  entro
30 giorni dalla notizia stessa.
   3.  In  ogni  caso  le  dimissioni  del  consigliere  interessato,
presentate anteriormente alla data di passaggio  in  giudicato  della
sentenza  di  condanna  o  alla data di definitivita' della misura di
prevenzione, hanno effetto dalla data di presentazione.
   4. Nel caso di sospensione dalla carica il  consiglio  provvede  a
norma  dell'art.  16  bis  della  legge  n.  108/68  alla  temporanea
sostituzione  del  consigliere  sospeso  mediante   la   nomina   del
consigliere supplente.
   5.  Il  consiglio regionale, contestualmente alla comunicazione di
cui al comma 4-quater dell'art. 15 della legge n. 55/90, prende  atto
della  cessazione  della  sospensione  e  dispone la cessazione della
supplenza a norma dell'art. 16 bis della legge n. 108/68.
   6. Nei confronti  del  consigliere  supplente  gli  effetti  della
supplenza  e della cessazione della stessa decorrono dalla data della
deliberazione del consiglio regionale.
   7. Le deliberazioni  del  consiglio  regionale  di  cui  ai  commi
precedenti sono adottate su iniziativa del suo presidente.