Art. 10. Abbruciamenti 1. L'abbruciamento diffuso di materiale vegetale e' consentito nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale n. 16/1994. 2. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali e' consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i cinquanta metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di Polizia forestale, a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidita' atmosferica ed in assenza di vento. 3. Durante l'abbruciamento e' fatto obbligo agli interessati di essere presenti, fino al totale esaurimento della combustione, con personale sufficiente e con mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme. 4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di L. 100.000 a L. 1.000.000.