Art. 10.
                            Abbruciamenti
 
  1. L'abbruciamento diffuso di materiale vegetale e' consentito  nel
rispetto delle norme previste dalla legge regionale n. 16/1994.
  2.  L'abbruciamento  delle ristoppie e di altri residui vegetali e'
consentito  unicamente  quando  la  distanza  dai  boschi  superi   i
cinquanta  metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di Polizia
forestale, a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia
stato circoscritto ed isolato con  mezzi  efficaci  ad  arrestare  il
fuoco  e  solamente nei periodi di elevata umidita' atmosferica ed in
assenza di vento.
  3. Durante l'abbruciamento e' fatto  obbligo  agli  interessati  di
essere  presenti,  fino  al totale esaurimento della combustione, con
personale  sufficiente  e  con   mezzi   idonei   al   controllo   ed
all'eventuale spegnimento delle fiamme.
  4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa di L. 100.000 a L. 1.000.000.