Art. 11. Raccolta della flora spontanea 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono regolati dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni; sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali. 2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano le sanzioni amministrative previste dall'art. 38, primo comma, lettera g), della legge regionale n. 32/1982, pari a L. 20.000 piu' L. 5.000 per ogni esemplare raccolto, nel caso di specie a protezione assoluta, e da L. 5.000 a L. 50.000 nel caso delle altre specie.