Art. 11.
                   Raccolta della flora spontanea
 
  1.  La  raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione
di parti della flora erbacea ed arbustiva sono regolati  dalla  legge
regionale   2   novembre  1982,  n.  32  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; sono fatte salve le normali  operazioni  connesse  alle
attivita' agricole e selvicolturali.
  2.  Le  violazioni  della  norma  di  cui  al comma 1 comportano le
sanzioni amministrative previste dall'art. 38, primo  comma,  lettera
g),  della legge regionale n. 32/1982, pari a L. 20.000 piu' L. 5.000
per  ogni  esemplare  raccolto,  nel  caso  di  specie  a  protezione
assoluta, e da L. 5.000 a L. 50.000 nel caso delle altre specie.