Art. 12. Raccolta dei funghi 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei funghi epigei, anche non commestibili, sono regolati dalla legge regionale n. 32/1982 e dalla legge 23 agosto 1993, n. 352. 2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione puo' stabilire diverse disposizioni per la raccolta dei funghi ai sensi dell'art. 6 della legge n. 352/1993. 3. I Comuni e la Comunita' Montana comunicano alla Direzione del Parco, ai fini della vigilanza, l'avvenuto rilascio dei tesserini previsti dall'art. 22 della legge regionale n. 32/1982. 4. Al proprietario, all'usufiuttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari sono consentite la raccolta e la commercializzazione dei funghi, ai sensi della legge regionale n. 32/1982 e della legge n. 352/1993, previa autorizzazione dell'Ente di gestione. 5. Le violazioni della norma di cui al presente articolo comportano le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 32/1982 e dalla legge n. 352/1993.