Art. 12.
                         Raccolta dei funghi
 
  1.  La  raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione
dei funghi epigei, anche non commestibili, sono regolati dalla  legge
regionale n. 32/1982 e dalla legge 23 agosto 1993, n. 352.
  2.  Il  Consiglio  direttivo  dell'Ente  di gestione puo' stabilire
diverse disposizioni per la raccolta dei funghi ai sensi dell'art.  6
della legge n. 352/1993.
  3. I Comuni e la Comunita' Montana comunicano  alla  Direzione  del
Parco,  ai  fini  della  vigilanza, l'avvenuto rilascio dei tesserini
previsti dall'art. 22 della legge regionale n. 32/1982.
  4. Al proprietario, all'usufiuttuario, al  coltivatore  del  fondo,
all'avente  titolo su di esso ed ai loro familiari sono consentite la
raccolta e la commercializzazione dei funghi, ai  sensi  della  legge
regionale n. 32/1982 e della legge n. 352/1993, previa autorizzazione
dell'Ente di gestione.
  5. Le violazioni della norma di cui al presente articolo comportano
le  sanzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 32/1982
e dalla legge n. 352/1993.