Art. 13.
                Raccolta dei prodotti del sottobosco
 
  1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o  la  detenzione
dei  prodotti  del  sottobosco sono regolati dalla legge regionale n.
32/1982.
  2. Al proprietario, all'usufruttuario, al  coltivatore  del  fondo,
all'avente  titolo su di esso ed ai loro familiari sono consentite la
raccolta e la commercializzazione dei  prodotti  del  sottobosco,  ai
sensi  degli  articoli  31, 32 e 33 della legge regionale n. 32/1982,
previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
  3. Le violazioni della norma  di  cui  al  comma  1  comportano  la
sanzione  amministrativa  prevista dall'art. 38, primo comma, lettera
l), della legge regionale n. 32/1982, pari a L. 10.000 piu' L.  3.000
per ogni esemplare eccedente la quantita' consentita.
  4.  Le  violazioni  della  norma  di  cui  al comma 2 comportano la
sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.