Art. 13. Raccolta dei prodotti del sottobosco 1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei prodotti del sottobosco sono regolati dalla legge regionale n. 32/1982. 2. Al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari sono consentite la raccolta e la commercializzazione dei prodotti del sottobosco, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale n. 32/1982, previa autorizzazione dell'Ente di gestione. 3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa prevista dall'art. 38, primo comma, lettera l), della legge regionale n. 32/1982, pari a L. 10.000 piu' L. 3.000 per ogni esemplare eccedente la quantita' consentita. 4. Le violazioni della norma di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.