Art. 14. Raccolta di frutta 1. La raccolta di castagne e di altra frutta e' consentita al proprietario, all'usufruttuario, al fittavolo, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso, ai loro familiari, nonche' alle persone autorizzate dagli stessi. 2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.