Art. 14.
                         Raccolta di frutta
 
  1. La raccolta di castagne e  di  altra  frutta  e'  consentita  al
proprietario,  all'usufruttuario,  al  fittavolo,  al coltivatore del
fondo, all'avente titolo su di esso, ai loro familiari, nonche'  alle
persone autorizzate dagli stessi.
  2.  Le  violazioni  della  norma  di  cui  al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.