Art. 15.
               Cattura di anfibi, molluschi e gamberi
 
  1.   La  raccolta,  l'asportazione,  l'uccisione  volontaria  e  la
detenzione per la vendita di  anfibi,  molluschi  e  gamberi  d'acqua
dolce sono vietati.
  2.  Le  violazioni  della  norma  di  cui  al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni esemplare.