Art. 15. Cattura di anfibi, molluschi e gamberi 1. La raccolta, l'asportazione, l'uccisione volontaria e la detenzione per la vendita di anfibi, molluschi e gamberi d'acqua dolce sono vietati. 2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni esemplare.