Art. 16.
                         Raccolta di insetti
 
  1. La cattura,  l'asportazione  o  l'uccisione,  se  non  per  caso
fortuito  o  di  necessita',  di insetti di qualsiasi ordine e specie
sono vietate.
  2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse  alle  attivita'
agricole  e  selvicolturali,  nonche'  l'applicazione  delle norme di
Polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.
  3. Le violazioni della norma  di  cui  al  comma  1  comportano  la
sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.