Art. 16. Raccolta di insetti 1. La cattura, l'asportazione o l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessita', di insetti di qualsiasi ordine e specie sono vietate. 2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali, nonche' l'applicazione delle norme di Polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale. 3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.