Art. 18.
        Asportazione di fossili e di materiale archeologico,
                     etnologico e paleontologico
 
  1.  L'asportazione  ed  il danneggiamento di fossili e di materiale
archeologico, etnologico e paleontologico, nonche'  il  calco  ed  il
danneggiamento delle incisioni rupestri sono vietati.
  2. L'imbrattamento delle superfici e delle pareti rocciose, anche a
scopo di segnalazione, sono vietati.
  3.  Le  violazioni  del  divieto  di  cui  al comma 1 comportano le
sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato.
  4. Le violazioni del divieto  di  cui  al  comma  2  comportano  la
sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.