Art. 18. Asportazione di fossili e di materiale archeologico, etnologico e paleontologico 1. L'asportazione ed il danneggiamento di fossili e di materiale archeologico, etnologico e paleontologico, nonche' il calco ed il danneggiamento delle incisioni rupestri sono vietati. 2. L'imbrattamento delle superfici e delle pareti rocciose, anche a scopo di segnalazione, sono vietati. 3. Le violazioni del divieto di cui al comma 1 comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato. 4. Le violazioni del divieto di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.