Art. 19. Introduzione di cani 1. E' consentita l'introduzione di cani, purche' al guinzaglio e lungo i sentieri lontani dagli abitati. 2. Sono esclusi dalla limitazione di cui al comma 1 i cani a seguito delle mandrie e greggi autorizzate al pascolo, quelli utilizzati per attivita' agro-silvo-pastorali, nonche' i cani da fiuto e quelli utilizzati per operazioni di soccorso, sotto il controllo diretto del relativo operatore. 3. La presenza di cani da guardia nelle case rurali sprovviste di recinzione deve essere segnalata da appositi cartelli. 4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.