Art. 19.
                        Introduzione di cani
 
  1.  E'  consentita  l'introduzione di cani, purche' al guinzaglio e
lungo i sentieri lontani dagli abitati.
  2. Sono esclusi dalla limitazione di  cui  al  comma  1  i  cani  a
seguito  delle  mandrie  e  greggi  autorizzate  al  pascolo,  quelli
utilizzati per attivita'  agro-silvo-pastorali,  nonche'  i  cani  da
fiuto  e  quelli  utilizzati  per  operazioni  di  soccorso, sotto il
controllo diretto del relativo operatore.
  3. La presenza di cani da guardia nelle case rurali  sprovviste  di
recinzione deve essere segnalata da appositi cartelli.
  4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.