Art. 20. Attivita' ludico-sportive 1. Le attivita' sportive, ludiche e ricreative sono consentite nel rispetto della presente legge; qualora presuppongano un afflusso notevole di persone, il loro svolgimento e' subordinato all'autorizzazione dell'Ente di gestione. 2. L'uso di cavalli e di biciclette da montagna e' consentito lungo i percorsi appositamente segnalati. 3. L'attivita' di arrampicata sportiva e' consentita nei luoghi appositamente attrezzati e segnalati, previa autorizzazione dell'Ente di gestione. 4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.