Art. 20.
                      Attivita' ludico-sportive
 
  1.  Le attivita' sportive, ludiche e ricreative sono consentite nel
rispetto della presente  legge;  qualora  presuppongano  un  afflusso
notevole   di   persone,   il   loro   svolgimento   e'   subordinato
all'autorizzazione dell'Ente di gestione.
  2. L'uso di cavalli e di biciclette da montagna e' consentito lungo
i percorsi appositamente segnalati.
  3. L'attivita' di arrampicata sportiva  e'  consentita  nei  luoghi
appositamente attrezzati e segnalati, previa autorizzazione dell'Ente
di gestione.
  4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.