Art. 22.
                     Attivita' cine-fotografica
 
  1. L'attivita' fotografica e la ripresa di filmati, sia  a  livello
professionale  che  amatoriale, sono consentite quando non danneggino
con l'uso di proiettori luminosi l'ambiente interessato e quando  non
arrechino   disturbo   ed   oggettivo   pericolo  alle  attivita'  di
nidificazione e di riproduzione degli animali; a tal fine, l'Ente  di
gestione  da' pubblicita' con idonea segnaletica ai periodi in cui le
attivita' sono vietate in relazione ad ogni specie animale.
  2. L'esercizio dell'attivita' professionale a scopo divulgativo  e'
subordinato  all'autorizzazione dell'Ente di gestione, previo assenso
di  eventuali  altri  Enti  competenti.  L'operatore  e'   tenuto   a
consegnare all'Ente di gestione una copia del materiale prodotto e, a
garanzia   di  cio',  versa  un'idonea  cauzione  che  e'  restituita
dall'Ente medesimo alla consegna del materiale.
  3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.