Art. 22. Attivita' cine-fotografica 1. L'attivita' fotografica e la ripresa di filmati, sia a livello professionale che amatoriale, sono consentite quando non danneggino con l'uso di proiettori luminosi l'ambiente interessato e quando non arrechino disturbo ed oggettivo pericolo alle attivita' di nidificazione e di riproduzione degli animali; a tal fine, l'Ente di gestione da' pubblicita' con idonea segnaletica ai periodi in cui le attivita' sono vietate in relazione ad ogni specie animale. 2. L'esercizio dell'attivita' professionale a scopo divulgativo e' subordinato all'autorizzazione dell'Ente di gestione, previo assenso di eventuali altri Enti competenti. L'operatore e' tenuto a consegnare all'Ente di gestione una copia del materiale prodotto e, a garanzia di cio', versa un'idonea cauzione che e' restituita dall'Ente medesimo alla consegna del materiale. 3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.