Art. 25.
                               Deroghe
 
  1.  Il  Consiglio  Direttivo  del Parco puo' concedere deroghe alle
norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e
di studio purche' non contrastino con disposizioni legislative  dello
Stato  o  della Regione ovvero siano di competenza di altri organi od
autorita'. Le deroghe sono specifiche, nominative e a termine.
  2. Le autorizzazioni in deroga devono essere esibite, a  richiesta,
al personale preposto alla vigilanza.
  3. Il personale dell'Ente di gestione puo' agire in deroga a quanto
disposto  dalla  presente legge secondo le indicazioni ed i programmi
del Consiglio Direttivo.