Art. 25. Deroghe 1. Il Consiglio Direttivo del Parco puo' concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio purche' non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri organi od autorita'. Le deroghe sono specifiche, nominative e a termine. 2. Le autorizzazioni in deroga devono essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza. 3. Il personale dell'Ente di gestione puo' agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio Direttivo.