Art. 27.
                              Procedure
 
  1.  Per  l'accertamento  delle  violazioni  e  l'applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai  sensi  della
legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, le norme ed i principi di cui al
Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  2.  Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono introitate
nel bilancio della Regione al capitolo 2230 dello stato di previsione
delle entrate per l'anno  1994  ed  ai  corrispondenti  capitoli  dei
bilanci successivi.
  3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui all'art.
24,  sono  introitate  nel Bilancio del Parco per essere destinate al
ripristino delle cose danneggiate.
  4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo
per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 5 gennaio 1995
                               BRIZIO