Art. 27. Procedure 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono introitate nel bilancio della Regione al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate per l'anno 1994 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi. 3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui all'art. 24, sono introitate nel Bilancio del Parco per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate. 4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 5 gennaio 1995 BRIZIO