Art. 3.
                 Circolazione dei mezzi motorizzati
 
  1.  La  circolazione  con  mezzi motorizzati e' consentita lungo la
rete viabile principale e lungo le strade di accesso alle  abitazioni
ed ai fondi di proprieta'.
  2.  E  vietato  compiere percorsi fuoristrada e percorrere strade e
sentieri preclusi al traffico.
  3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 2:
   a) i mezzi di servizio e quelli autorizzati;
   b) i mezzi delle pubbliche amministrazioni;
   c) i mezzi utilizzati per lo svolgimento delle attivita'  agricole
e selvicolturali;
   d)  i  mezzi  impiegati  nelle  sistemazioni ed opere idrauliche e
forestali,  nonche'  nelle  operazioni  di   pronto   intervento   ed
antincendio.
  4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.