Art. 3. Circolazione dei mezzi motorizzati 1. La circolazione con mezzi motorizzati e' consentita lungo la rete viabile principale e lungo le strade di accesso alle abitazioni ed ai fondi di proprieta'. 2. E vietato compiere percorsi fuoristrada e percorrere strade e sentieri preclusi al traffico. 3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 2: a) i mezzi di servizio e quelli autorizzati; b) i mezzi delle pubbliche amministrazioni; c) i mezzi utilizzati per lo svolgimento delle attivita' agricole e selvicolturali; d) i mezzi impiegati nelle sistemazioni ed opere idrauliche e forestali, nonche' nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio. 4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.