Art. 4.
              Circolazione dei veicoli non motorizzati
 
  1.  La circolazione dei veicoli non motorizzati e' consentita lungo
le strade ed i sentieri.
  2. Le violazioni della norma  di  cui  al  comma  1  comportano  la
sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.