Art. 5.
                         Accesso alle grotte
 
  1. L'accesso alle grotte di interesse archeologico denominate Ciota
Ciara, Ciutarun, Belvedere, Grotta del Laghetto e Tana della Volpe e'
consentito  previa  autorizzazione  della Soprintendenza Archeologica
del Piemonte.
  2. L'accesso alle grotte di interesse speleologico non elencate  al
comma 1 e' consentito:
   a)  ai  visitatori  accompagnati  da personale autorizzato, previo
avviso all'Ente di gestione;
   b) agli speleologi, previa compilazione di moduli con i quali  sia
segnalata  la  loro  presenza in grotta e sia specificata l'eventuale
campagna di lavoro o di addestramento da effettuare.
  3. Nelle aree carsiche del Parco le attivita' di studio, ricerca  e
documentazione,  di  cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale
30 maggio 1980, n.  69  "Tutela  del  Patrimonio  speleologico  della
Regione  Piemonte", sono condotte sulla base di accordi e convenzioni
con l'Ente di gestione.
  4. Le violazioni della norma  di  cui  al  comma  1  comportano  le
sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato.
  5.  Le  violazioni  delle  norme  di  cui  al comma 2 comportano la
sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.