Art. 5. Accesso alle grotte 1. L'accesso alle grotte di interesse archeologico denominate Ciota Ciara, Ciutarun, Belvedere, Grotta del Laghetto e Tana della Volpe e' consentito previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologica del Piemonte. 2. L'accesso alle grotte di interesse speleologico non elencate al comma 1 e' consentito: a) ai visitatori accompagnati da personale autorizzato, previo avviso all'Ente di gestione; b) agli speleologi, previa compilazione di moduli con i quali sia segnalata la loro presenza in grotta e sia specificata l'eventuale campagna di lavoro o di addestramento da effettuare. 3. Nelle aree carsiche del Parco le attivita' di studio, ricerca e documentazione, di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 69 "Tutela del Patrimonio speleologico della Regione Piemonte", sono condotte sulla base di accordi e convenzioni con l'Ente di gestione. 4. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato. 5. Le violazioni delle norme di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.