Art. 6.
                    Divieto temporaneo di accesso
 
  1. L'Ente di gestione puo'  temporaneamente  impedire  l'accesso  a
particolari  e  limitate  zone a fini selvicolturali, faunistici e di
salvaguardia di particolari emergenze individuate in sintonia con  le
finalita'  del  Parco;  tali  zone  sono  opportunamente indicate con
apposite tabelle.
  2. Le violazioni della norma  di  cui  al  comma  1  comportano  la
sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.