Art. 6. Divieto temporaneo di accesso 1. L'Ente di gestione puo' temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone a fini selvicolturali, faunistici e di salvaguardia di particolari emergenze individuate in sintonia con le finalita' del Parco; tali zone sono opportunamente indicate con apposite tabelle. 2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.