Art. 7. Abbandono di piccoli rifiuti 1. E' vietato l'abbandono anche temporaneo di rifiuti derivanti dal consumo di pasti, bevande e da pic-nic. 2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000. La sanzione e' raddoppiata qualora il trasgressore, invitato dall'agente verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti.