Art. 7.
                    Abbandono di piccoli rifiuti
 
  1. E' vietato l'abbandono anche temporaneo di rifiuti derivanti dal
consumo di pasti, bevande e da pic-nic.
  2.  Le  violazioni  della  norma  di  cui  al comma 1 comportano la
sanzione amministrativa da L. 5.000  a  L.  50.000.  La  sanzione  e'
raddoppiata    qualora    il   trasgressore,   invitato   dall'agente
verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti.