Art. 8.
                 Lavaggio di stoviglie ed automezzi
 
  1. Il lavaggio di stoviglie, biancheria ed automezzi nelle acque di
sorgente,  lungo  i  corsi  d'acqua  e negli specchi d'acqua ferma e'
vietato.
  2. Le violazioni della norma  di  cui  al  comma  1  comportano  la
sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.