Art. 8. Lavaggio di stoviglie ed automezzi 1. Il lavaggio di stoviglie, biancheria ed automezzi nelle acque di sorgente, lungo i corsi d'acqua e negli specchi d'acqua ferma e' vietato. 2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.