Art. 9.
                        Accensione di fuochi
 
  1.   L'accensione   di  fuochi  e'  vietata  in  qualsiasi  periodo
dell'anno.
  2. Nelle aree appositamente  attrezzate,  individuate  e  segnalate
dall'Ente  di gestione, nel rispetto delle norme previste dalla legge
regionale 9 giugno 1994, n. 16, e' ammesso l'uso di fornelli da campo
e di attrezzature per la cottura di cibi.
  3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.