Art. 9. Accensione di fuochi 1. L'accensione di fuochi e' vietata in qualsiasi periodo dell'anno. 2. Nelle aree appositamente attrezzate, individuate e segnalate dall'Ente di gestione, nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 16, e' ammesso l'uso di fornelli da campo e di attrezzature per la cottura di cibi. 3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.