Art. 5. Funzioni di polizia giudiziaria 1. I dipendenti di tutti gli Enti di gestione delle aree protette, addetti alla vigilanza inquadrati nella 5a qualifica, a cui sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria dall'art. 3, comma 3, del Regolamento per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali approvato con legge regionale 5 aprile 1985, n. 28, sono agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3, del decreto Presidente Repubblica 22 settembre 1988, n. 447. 2. I dipendenti inquadrati nella 6a qualifica con compiti di vigilanza, a cui sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria dall'art. 3, comma 5, della L.R. n. 14/1989, sono ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3, del D.RR. n. 447/1988; le medesime attribuzioni sono assegnate ai dipendenti di 7a qualifica che svolgono compiti di vigilanza. 3. Per il personale di vigilanza di cui ai commi 1 e 2 e' d'obbligo l'uso dell'uniforme. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.