Art. 5.
                   Funzioni di polizia giudiziaria
 
  1. I dipendenti di tutti gli Enti di gestione delle aree  protette,
addetti  alla  vigilanza  inquadrati  nella 5aΠqualifica, a cui sono
attribuite funzioni di polizia giudiziaria dall'art. 3, comma 3,  del
Regolamento  per  il  personale  dei  Parchi e delle Riserve naturali
approvato con legge regionale 5 aprile 1985, n. 28,  sono  agenti  di
polizia  giudiziaria  ai  sensi  dell'art.  57,  comma 3, del decreto
Presidente Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.
  2. I dipendenti inquadrati  nella  6aΠ qualifica  con  compiti  di
vigilanza,  a  cui  sono  attribuite  funzioni di polizia giudiziaria
dall'art. 3, comma 5,  della  L.R.  n.  14/1989,  sono  ufficiali  di
polizia  giudiziaria  ai  sensi  dell'art.  57, comma 3, del D.RR. n.
447/1988; le medesime attribuzioni sono assegnate  ai  dipendenti  di
7aΠqualifica che svolgono compiti di vigilanza.
  3. Per il personale di vigilanza di cui ai commi 1 e 2 e' d'obbligo
l'uso   dell'uniforme.   L'inosservanza   di  tale  obbligo  comporta
l'applicazione delle sanzioni  disciplinari  previste  dalla  vigente
normativa.