Art. 6.
                  Copertura delle piante organiche
             degli Enti di gestione delle aree protette
 
  1.  Per  la  prima  copertura  dei  posti  delle  piante  organiche
individuate dall'art. 2, si procede, in  attesa  della  ridefinizione
complessiva  delle  dotazioni organiche di tutti gli Enti di gestione
delle aree protette regionali mediante analisi dei carichi di  lavoro
ai   sensi   dell'art.   3,   comma   5,  della  legge  n.  537/1993,
esclusivamente con  mobilita'  dagli  Enti  di  gestione  delle  aree
protette,  dalla  Regione  o  da  altri  Enti  da questa dipendenti a
parita' di profilo professionale.
  2. Nei confronti del personale  che,  a  seguito  dell'applicazione
della   presente   legge,   viene  a  trovarsi  nelle  condizioni  di
soprannumero per effetto delle riduzioni di cui all'art. 3,  esperita
la  mobilita'  volontaria  da  attuarsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore  della  presente  legge,  con  deliberazione  della
Giunta  Regionale  si  procede  a mobilita' d'ufficio nell'ambito del
territorio provinciale ovvero per aree limitrofe.
  3. L'individuazione del personale in soprannumero viene effettuata,
entro  120  giorni  dall'esperimento  della   mobilita'   volontaria,
dall'Ente  di  gestione,  acquisito  il  parere  delle Organizzazioni
sindacali regionali, sulla base dei  criteri  previsti  dal  capo  II
della  legge  23  luglio  1991,  n.  223  (Norme  in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della CEE, avviamento al lavoro ed  altre  disposizioni  in
materia  di  mercato  del  lavoro). Trascorso tale termine, la Giunta
Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti  dell'Ente  di
gestione inadempiente.
  4.  I  criteri,  le modalita' e le procedure per l'attuazione della
mobilita' volontaria e d'ufficio sono determinati  con  deliberazione
della Giunta Regionale, sentite le Organizzazioni sindacali regionali
di categoria.