Art. 6. Copertura delle piante organiche degli Enti di gestione delle aree protette 1. Per la prima copertura dei posti delle piante organiche individuate dall'art. 2, si procede, in attesa della ridefinizione complessiva delle dotazioni organiche di tutti gli Enti di gestione delle aree protette regionali mediante analisi dei carichi di lavoro ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 537/1993, esclusivamente con mobilita' dagli Enti di gestione delle aree protette, dalla Regione o da altri Enti da questa dipendenti a parita' di profilo professionale. 2. Nei confronti del personale che, a seguito dell'applicazione della presente legge, viene a trovarsi nelle condizioni di soprannumero per effetto delle riduzioni di cui all'art. 3, esperita la mobilita' volontaria da attuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta Regionale si procede a mobilita' d'ufficio nell'ambito del territorio provinciale ovvero per aree limitrofe. 3. L'individuazione del personale in soprannumero viene effettuata, entro 120 giorni dall'esperimento della mobilita' volontaria, dall'Ente di gestione, acquisito il parere delle Organizzazioni sindacali regionali, sulla base dei criteri previsti dal capo II della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della CEE, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro). Trascorso tale termine, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione inadempiente. 4. I criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione della mobilita' volontaria e d'ufficio sono determinati con deliberazione della Giunta Regionale, sentite le Organizzazioni sindacali regionali di categoria.