Art. 7. Norme finali 1. A fronte di esigenze straordinarie di carattere temporaneo, anche determinate da vacanza di organico, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, e d'intesa con gli Enti di gestione interessati, puo' disporre la mobilita', anche a tempo parziale, del personale tra gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 6. Nel caso di mobilita' tra Enti di gestione dei Parchi e Riserve naturali, questa puo' avvenire nell'ambito provinciale o per aree limitrofe. I rapporti relativi all'utilizzo del personale, nonche' la ripartizione degli oneri finanziari conseguenti sono regolati da apposita convenzione da stipularsi tra i due Enti interessati. La mobilita' temporanea da' diritto alla corresponsione del trattamento economico di missione di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 29.