Art. 7.
                            Norme finali
 
  1.  A  fronte  di  esigenze  straordinarie di carattere temporaneo,
anche determinate da vacanza di organico, la  Giunta  Regionale,  con
propria   deliberazione,   e   d'intesa  con  gli  Enti  di  gestione
interessati, puo' disporre la mobilita', anche a tempo parziale,  del
personale  tra  gli  Enti  di cui al comma 1 dell'art. 6. Nel caso di
mobilita' tra Enti di gestione dei Parchi e Riserve naturali,  questa
puo'  avvenire  nell'ambito  provinciale  o  per  aree  limitrofe.  I
rapporti relativi all'utilizzo del personale, nonche' la ripartizione
degli  oneri  finanziari  conseguenti  sono  regolati   da   apposita
convenzione  da  stipularsi  tra i due Enti interessati. La mobilita'
temporanea da' diritto alla corresponsione del trattamento  economico
di  missione  di  cui  all'articolo  5 della legge regionale 8 maggio
1989, n. 29.