Art. 8.
                          Norma finanziaria
 
  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente  legge  si
provvede  mediante  gli  stanziamenti  iscritti al capitolo 15180 del
bilancio  di  previsione  della  spesa  per   l'anno   1995   ed   ai
corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.