Art. 12.
              Destinazione d'uso dei beni indisponibili
 
  1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile  possono  essere
destinati:
   a) all'uso diretto da parte delle Aziende proprietarie;
   b)  ad un uso particolare compatibilmente con la natura del bene e
nel rispetto della destinazione sanitaria.
  2. L'uso particolare dei beni indisponibili  e'  autorizzato  dalla
Giunta  Regionale  e  puo'  essere attribuito ad organismi pubblici o
privati nei casi in cui, ai sensi dell'art. 10 del  decreto,  si  sia
dato  luogo  alle  sperimentazioni  gestionali  previste dall'art. 4,
comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.