Art. 12. Destinazione d'uso dei beni indisponibili 1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile possono essere destinati: a) all'uso diretto da parte delle Aziende proprietarie; b) ad un uso particolare compatibilmente con la natura del bene e nel rispetto della destinazione sanitaria. 2. L'uso particolare dei beni indisponibili e' autorizzato dalla Giunta Regionale e puo' essere attribuito ad organismi pubblici o privati nei casi in cui, ai sensi dell'art. 10 del decreto, si sia dato luogo alle sperimentazioni gestionali previste dall'art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.