Art. 14. Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile 1. La cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile e' disposta dal Direttore Generale su autorizzazione della Giunta Regionale. 2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore Generale trasmette alla Giunta Regionale apposita richiesta di autorizzazione con adeguate indicazioni in merito: a) ai motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione; b) ai fini perseguiti con la cancellazione stessa, alienazione del bene od uso diverso da quello stabilito ai sensi dell'art. 12. 3. Nei casi in cui la cancellazione sia finalizzata all'alienazione, la richiesta di autorizzazione deve altresi' contenere specifica indicazione del valore del bene, da determinarsi sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 11.