Art. 14.
         Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile
 
  1.  La  cancellazione  di  beni  dal  patrimonio indisponibile e la
conseguente iscrizione nel patrimonio  disponibile  e'  disposta  dal
Direttore Generale su autorizzazione della Giunta Regionale.
  2.  Per  i  fini di cui al comma 1, il Direttore Generale trasmette
alla  Giunta  Regionale  apposita  richiesta  di  autorizzazione  con
adeguate indicazioni in merito:
   a) ai motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;
   b) ai fini perseguiti con la cancellazione stessa, alienazione del
bene od uso diverso da quello stabilito ai sensi dell'art. 12.
  3.   Nei   casi   in   cui   la   cancellazione   sia   finalizzata
all'alienazione,  la  richiesta  di  autorizzazione   deve   altresi'
contenere  specifica indicazione del valore del bene, da determinarsi
sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 11.