Art. 16.
                            O g g e t t o
 
  1.  Le U.S.L. e le A.O. provvedono alla fornitura di beni e servizi
mediante  contratti  aventi  per  oggetto  l'acquisto,  la  locazione
finanziaria,  la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni
per l'acquisto.
  2. Ai fini della legge si considerano appalti di lavori i contratti
a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, dalle U.S.L. e A.O.  con
un'impresa,  aventi  per  oggetto  l'esecuzione  di  lavori   oppure,
congiuntamente  l'esecuzione  e  la  progettazione  di lavori oppure,
l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di  un'opera  che  sia  dotata  di
autonomia   funzionale   propria   e   che   risponda   ad   esigenze
specificamente stabilite dall'Amministrazione aggiudicatrice.
  3. Sono concessioni di lavori i contratti aventi gli oggetti di cui
al comma 1 caratterizzati dal fatto che la controprestazione a favore
dell'impresa o dell'organismo concessionario consiste unicamente  nel
diritto  di  gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato da
un prezzo.