Art. 16. O g g e t t o 1. Le U.S.L. e le A.O. provvedono alla fornitura di beni e servizi mediante contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto. 2. Ai fini della legge si considerano appalti di lavori i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, dalle U.S.L. e A.O. con un'impresa, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori oppure, congiuntamente l'esecuzione e la progettazione di lavori oppure, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera che sia dotata di autonomia funzionale propria e che risponda ad esigenze specificamente stabilite dall'Amministrazione aggiudicatrice. 3. Sono concessioni di lavori i contratti aventi gli oggetti di cui al comma 1 caratterizzati dal fatto che la controprestazione a favore dell'impresa o dell'organismo concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.