Art. 17. Legislazione nazionale e Regolamenti delle Unita' Sanitarie Locali e delle altre Aziende 1. I Direttori Generali disciplinano, in apposito Regolamento, redatto secondo criteri definiti dalla Giunta Regionale, le procedure dei contratti di fornitura, di appalto e concessione di lavori, sulla base dei principi stabiliti dalla presente legge e per quanto non previsto, dalle norme nazionali in materia.