Art. 17.
                Legislazione nazionale e Regolamenti
         delle Unita' Sanitarie Locali e delle altre Aziende
 
  1. I Direttori  Generali  disciplinano,  in  apposito  Regolamento,
redatto secondo criteri definiti dalla Giunta Regionale, le procedure
dei contratti di fornitura, di appalto e concessione di lavori, sulla
base  dei  principi  stabiliti  dalla presente legge e per quanto non
previsto, dalle norme nazionali in materia.