Art. 21. Bilancio consuntivo di esercizio 1. Il bilancio consuntivo di esercizio rappresenta la situazione annuale dei costi e dei ricavi di gestione nonche' del patrimonio. 2. Il bilancio consuntivo di esercizio e' adottato dal Direttore Generale entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed e' inviato alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/1991.