Art. 21.
                  Bilancio consuntivo di esercizio
 
  1.  Il  bilancio  consuntivo di esercizio rappresenta la situazione
annuale dei costi e dei ricavi di gestione nonche' del patrimonio.
  2. Il bilancio consuntivo di esercizio e'  adottato  dal  Direttore
Generale entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si
riferisce  ed  e'  inviato  alla  Regione per l'approvazione da parte
della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/1991.