Art. 26. Disposizioni particolari per la redazione dello stato patrimoniale 1. Nella redazione dello stato patrimoniale si deve tener conto, in particolare, dei seguenti principi: a) i beni patrimoniali destinati ad un uso durevole devono essere considerati tra le immobilizzazioni; b) i fondi per rischi ed oneri sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza; c) nella voce ratei e riscontri attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio, esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi; d) nella voce ratei e riscontri passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio eseguibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi diversi. 2. Nelle voci di cui al comma 1, lettere c) e d) possono essere iscritte quote di costi o proventi comuni a due o piu' esercizi, l'entita' dei quali varia in ragione del tempo.