Art. 26.
                      Disposizioni particolari
              per la redazione dello stato patrimoniale
 
  1. Nella redazione dello stato patrimoniale si deve tener conto, in
particolare, dei seguenti principi:
   a)  i beni patrimoniali destinati ad un uso durevole devono essere
considerati tra le immobilizzazioni;
   b) i fondi per rischi ed oneri sono destinati a coprire perdite  o
debiti  di  natura  determinata,  di  esistenza certa o probabile dei
quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio  sono  indeterminati  o
l'ammontare o la data di sopravvenienza;
   c)  nella  voce  ratei e riscontri attivi devono essere iscritti i
proventi  di  competenza  dell'esercizio,   esigibili   in   esercizi
successivi  e  i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma
di competenza di esercizi successivi;
   d) nella voce ratei e riscontri passivi devono essere  iscritti  i
costi  di competenza dell'esercizio eseguibili in esercizi successivi
e i proventi  percepiti  entro  la  chiusura  dell'esercizio,  ma  di
competenza di esercizi diversi.
  2.  Nelle  voci  di  cui al comma 1, lettere c) e d) possono essere
iscritte quote di costi o proventi comuni  a  due  o  piu'  esercizi,
l'entita' dei quali varia in ragione del tempo.