Art. 27. Prospetti sulle previsioni annuali di cassa 1. Per i fini di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, le U.S.L. e le A.O. trasmettono alla Giunta Regionale, unitamente al bilancio economico di previsione, il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa. 2. Tale prospetto e' altresi' trasmesso, con cadenza trimestrale, nei termini previsti dalla legge n. 468/1978.