Art. 27.
             Prospetti sulle previsioni annuali di cassa
 
  1. Per i fini di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n.  468
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  le  U.S.L. e le A.O.
trasmettono alla Giunta Regionale, unitamente al  bilancio  economico
di  previsione,  il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno
annuale di cassa.
  2. Tale prospetto e' altresi' trasmesso, con  cadenza  trimestrale,
nei termini previsti dalla legge n. 468/1978.