Art. 32.
                        Controlli di gestione
 
  1. Il  Direttore  Generale  garantisce  il  controllo  di  gestione
attraverso  modalita'  che  consentano  l'integrazione tra il sistema
della contabilita'  analitica  ed  il  sistema  degli  indicatori  di
qualita' previsto dall'art.  14 del decreto.
  2. Le attivita' di controllo gestionale sono organizzate sulla base
di  criteri  generali  definiti  dalla Giunta Regionale. Tali criteri
garantiscono il coinvolgimento, nell'attivita' di controllo, di tutti
i  livelli  di  responsabilita'  presenti  nelle   varie   componenti
organizzative  delle  U.S.L.  e  delle  A.O.  e  devono consentire di
analizzare:
   a) le attivita' svolte e le prestazioni fornite  in  relazione  al
bisogno  sanitario,  alle  code,  liste  d'attesa  ed  alla capacita'
produttiva;
   b) il rendimento dei fattori produttivi ed i correlativi costi.
  3. Il Direttore  Generale,  avvalendosi  del  centro  di  controllo
direzionale,  verifica  ed  analizza mediante valutazione comparativa
dei costi, dei rendimenti e dei  risultati,  la  realizzazione  degli
obiettivi,  la  qualita'  delle  prestazioni  fornite, la corretta ed
economica gestione delle risorse.
  4. I risultati dell'attivita'  di  controllo  di  cui  al  presente
articolo   sono   comunicati,  almeno  trimestralmente,  alla  Giunta
Regionale ai fini dell'elaborazione di indicatori di produttivita'  e
di  standards  di  riferimento; in caso di inadempienza del Direttore
Generale interviene la Giunta Regionale.