Art. 32. Controlli di gestione 1. Il Direttore Generale garantisce il controllo di gestione attraverso modalita' che consentano l'integrazione tra il sistema della contabilita' analitica ed il sistema degli indicatori di qualita' previsto dall'art. 14 del decreto. 2. Le attivita' di controllo gestionale sono organizzate sulla base di criteri generali definiti dalla Giunta Regionale. Tali criteri garantiscono il coinvolgimento, nell'attivita' di controllo, di tutti i livelli di responsabilita' presenti nelle varie componenti organizzative delle U.S.L. e delle A.O. e devono consentire di analizzare: a) le attivita' svolte e le prestazioni fornite in relazione al bisogno sanitario, alle code, liste d'attesa ed alla capacita' produttiva; b) il rendimento dei fattori produttivi ed i correlativi costi. 3. Il Direttore Generale, avvalendosi del centro di controllo direzionale, verifica ed analizza mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la realizzazione degli obiettivi, la qualita' delle prestazioni fornite, la corretta ed economica gestione delle risorse. 4. I risultati dell'attivita' di controllo di cui al presente articolo sono comunicati, almeno trimestralmente, alla Giunta Regionale ai fini dell'elaborazione di indicatori di produttivita' e di standards di riferimento; in caso di inadempienza del Direttore Generale interviene la Giunta Regionale.