Art. 34. Gestione economico finanziaria dei distretti socio sanitari di base 1. Per gli effetti della presente legge ai distretti socio sanitari di base, che operano con contabilita' separata, si applicano le norme di cui ai titoli III, IV, V e VI. 2. La quota di finanziamento di ciascun distretto socio sanitario di base e' determinata dal Direttore Generale sulla base della quota capitaria assegnata dalla Giunta Regionale per le funzioni sanitarie e per le funzioni assistenziali, sulla base delle risorse di cui all'art. 5, tenuto conto delle attivita' attribuite a ciascun distretto dalla legge regionale 22 settembre 1994, n. 39.