Art. 34.
                   Gestione economico finanziaria
                dei distretti socio sanitari di base
 
  1. Per gli effetti della presente legge ai distretti socio sanitari
di base, che operano con contabilita' separata, si applicano le norme
di cui ai titoli III, IV, V e VI.
  2. La quota di finanziamento di ciascun distretto  socio  sanitario
di  base e' determinata dal Direttore Generale sulla base della quota
capitaria assegnata dalla Giunta Regionale per le funzioni  sanitarie
e  per  le  funzioni  assistenziali,  sulla base delle risorse di cui
all'art.  5,  tenuto  conto  delle  attivita'  attribuite  a  ciascun
distretto dalla legge regionale 22 settembre 1994, n. 39.