Art. 36.
                     Regolamento di contabilita'
 
  1.  Le  U.S.L.  e  le  A.O.  definiscono in appositi Regolamenti di
contabilita' i criteri e le modalita' in base ai quali devono  essere
registrati tutti i fatti aventi rilevanza economica e contabile.
  2.  A  tali  fini  la  Giunta  Regionale,  sulla  base dei principi
stabiliti  dalla  presente  legge,  determina  criteri  e   modalita'
uniformi  per  la  tenuta  della  contabilita'  generale ed analitica
nonche' per lo svolgimento delle attivita' di controllo gestionale.