Art. 36. Regolamento di contabilita' 1. Le U.S.L. e le A.O. definiscono in appositi Regolamenti di contabilita' i criteri e le modalita' in base ai quali devono essere registrati tutti i fatti aventi rilevanza economica e contabile. 2. A tali fini la Giunta Regionale, sulla base dei principi stabiliti dalla presente legge, determina criteri e modalita' uniformi per la tenuta della contabilita' generale ed analitica nonche' per lo svolgimento delle attivita' di controllo gestionale.