Art. 37.
                       Scritture obbligatorie
 
  1.  Le  U.S.L. e le A.O. devono obbligatoriamente tenere i seguenti
libri:
   a) libro giornale;
   b) libro delle deliberazioni del Direttore Generale;
   c) libro delle adunanze del Collegio dei Revisori;
   d) libro degli inventari;
   e) giornale di magazzino.
  2. Le scritture contabili devono consentire:
   a) la rilevazione dei  costi  e  dei  ricavi  di  esercizio  e  le
variazioni  negli  elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati
secondo i modelli contenuti nello  stato  patrimoniale  e  nel  conto
economico;
   b)  la  rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione di
prospetti periodici;
   c) la determinazione ed il controllo dei costi e dei ricavi;
   d) la formazione di situazioni periodiche dell'andamento economico
di gestione.
  3. I criteri e le modalita' per la tenuta delle scritture di cui al
comma 1 sono stabiliti dalla Giunta Regionale sulla base dei principi
di cui all'art. 2214 del codice civile in quanto compatibili.