Art. 37. Scritture obbligatorie 1. Le U.S.L. e le A.O. devono obbligatoriamente tenere i seguenti libri: a) libro giornale; b) libro delle deliberazioni del Direttore Generale; c) libro delle adunanze del Collegio dei Revisori; d) libro degli inventari; e) giornale di magazzino. 2. Le scritture contabili devono consentire: a) la rilevazione dei costi e dei ricavi di esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati secondo i modelli contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico; b) la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione di prospetti periodici; c) la determinazione ed il controllo dei costi e dei ricavi; d) la formazione di situazioni periodiche dell'andamento economico di gestione. 3. I criteri e le modalita' per la tenuta delle scritture di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta Regionale sulla base dei principi di cui all'art. 2214 del codice civile in quanto compatibili.