Art. 43.
                Adempimenti contabili di transizione
 
  1.  Fino  al  31  dicembre  1995  il  bilancio,   la   contabilita'
finanziaria   e   le  scritture  obbligatorie  continuano  ad  essere
disciplinati dalla legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2 e successive
modificazioni  ed  integrazioni.  Oltre  tale  termine  la  normativa
richiamata  si applica limitatamente alla formulazione del rendiconto
generale per l'esercizio 1995.
  2. Il bilancio  di  previsione  1995  per  le  U.S.L.  e  le  A.O.,
predisposto   dai  legali  rappresentanti  delle  U.S.S.L.  ai  sensi
dell'art. 10 della L.R. n. 39/1994, deve essere inviato alla  Regione
per  l'approvazione da parte della Giunta Regionale e contestualmente
essere anche trasmesso alla Conferenza dei Sindaci per l'esame di cui
all'art. 3, comma 14, del decreto.
  3.  Il  Direttore  Generale,  entro   sessanta   giorni   dal   suo
insediamento,  procede  alla  revisione dei documenti di bilancio per
l'anno 1995  ed  adotta  i  necessari  adeguamenti  e  variazioni  da
sottoporre  all'approvazione  della Giunta Regionale e da trasmettere
alla Conferenza dei Sindaci.