Art. 43. Adempimenti contabili di transizione 1. Fino al 31 dicembre 1995 il bilancio, la contabilita' finanziaria e le scritture obbligatorie continuano ad essere disciplinati dalla legge regionale 13 gennaio 1981, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni. Oltre tale termine la normativa richiamata si applica limitatamente alla formulazione del rendiconto generale per l'esercizio 1995. 2. Il bilancio di previsione 1995 per le U.S.L. e le A.O., predisposto dai legali rappresentanti delle U.S.S.L. ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 39/1994, deve essere inviato alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta Regionale e contestualmente essere anche trasmesso alla Conferenza dei Sindaci per l'esame di cui all'art. 3, comma 14, del decreto. 3. Il Direttore Generale, entro sessanta giorni dal suo insediamento, procede alla revisione dei documenti di bilancio per l'anno 1995 ed adotta i necessari adeguamenti e variazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale e da trasmettere alla Conferenza dei Sindaci.