Art. 10. Norme abrogative e sostitutive 1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 44 e' sostituito dal seguente: "3. Sono iscritti nell'elenco di cui al comma 2 coloro che hanno conseguito l'idoneita' con il superamento dell'esame previsto all'art. 6. Sono altresi' iscritti direttamente nell'elenco degli idonei coloro i quali abbiano conseguito analoga idoneita' presso altra regione o altro Stato membro della CEE, ovvero coloro che abbiano maturato, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco, un'anzianita' professionale con funzioni direttive in aziende alberghiere per un periodo di almeno trentasei mesi nell'ultimo quinquennio: per l'iscrizione deve essere presentata la domanda e la documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti.". 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogata la legge regionale 16 giugno 1981, n. 21, modificata con leggi regionali 31 dicembre 1981, n. 59 e 30 agosto 1984, n. 46. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 5 gennaio 1995 BRIZIO -------- (Omissis).