Art. 10.
                   Norme abrogative e sostitutive
 
  1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 29 ottobre 1992, n.
44 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Sono  iscritti  nell'elenco di cui al comma 2 coloro che hanno
conseguito  l'idoneita'  con  il  superamento   dell'esame   previsto
all'art.    6.  Sono altresi' iscritti direttamente nell'elenco degli
idonei coloro i quali abbiano  conseguito  analoga  idoneita'  presso
altra  regione  o  altro  Stato  membro  della CEE, ovvero coloro che
abbiano  maturato,  al  momento   della   richiesta   di   iscrizione
nell'elenco,  un'anzianita'  professionale  con funzioni direttive in
aziende  alberghiere  per  un  periodo  di  almeno   trentasei   mesi
nell'ultimo  quinquennio:  per l'iscrizione deve essere presentata la
domanda e la  documentazione  attestante  il  possesso  dei  predetti
requisiti.".
  2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogata
la  legge  regionale  16  giugno  1981,  n.  21, modificata con leggi
regionali 31 dicembre 1981, n. 59 e 30 agosto 1984, n. 46.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 5 gennaio 1995
                               BRIZIO
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  (Omissis).