Art. 2. Aziende alberghiere 1. Sono aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante. 2. Le aziende alberghiere si distinguono in: a) "alberghi" quando offrono alloggio prevalentemente in camere; b) "residenze turistico-alberghiere" quando offrono alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o piu' locali, dotati di servizio autonomo di cucina. 3. La classificazione come albergo o come residenza turistico-alberghiera viene determinata dalla prevalenza, nel computo della capacita' ricettiva, tra camere e appartamenti.