Art. 2.
                         Aziende alberghiere
 
  1.  Sono  aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire al
pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno  sette  camere  o
appartamenti,  con  o  senza  servizio  autonomo  di cucina, ed altri
servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar
e ristorante.
  2. Le aziende alberghiere si distinguono in:
   a) "alberghi" quando offrono alloggio prevalentemente in camere;
   b)  "residenze  turistico-alberghiere"  quando  offrono   alloggio
prevalentemente  in  appartamenti  costituiti  da  uno o piu' locali,
dotati di servizio autonomo di cucina.
  3.   La   classificazione   come   albergo   o    come    residenza
turistico-alberghiera viene determinata dalla prevalenza, nel computo
della capacita' ricettiva, tra camere e appartamenti.