Art. 3.
                           Classificazione
 
  1.  Le  aziende alberghiere sono classificate in base agli standard
qualitativi obbligatori minimi indicati nell'allegato A alla presente
legge.
  2. Gli alberghi sono classificati in cinque classi  contrassegnate,
in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 e 1 stella.
  3.  Le  residenze  turistico-alberghiere  sono  classificate in tre
classi contrassegnate, in ordine decrescente, da 4, 3 e 2 stelle.
  4.  Gli  alberghi  contrassegnati   da   5   stelle   assumono   la
denominazione   aggiuntiva   "lusso"   quando  sono  in  possesso  di
eccezionali standard qualitativi  tipici  degli  esercizi  di  classe
internazionale.
  5.  Le  dipendenze  sono  classificate in classe inferiore a quella
della casa madre.