Art. 3. Classificazione 1. Le aziende alberghiere sono classificate in base agli standard qualitativi obbligatori minimi indicati nell'allegato A alla presente legge. 2. Gli alberghi sono classificati in cinque classi contrassegnate, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 e 1 stella. 3. Le residenze turistico-alberghiere sono classificate in tre classi contrassegnate, in ordine decrescente, da 4, 3 e 2 stelle. 4. Gli alberghi contrassegnati da 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando sono in possesso di eccezionali standard qualitativi tipici degli esercizi di classe internazionale. 5. Le dipendenze sono classificate in classe inferiore a quella della casa madre.