Art. 4.
                    Durata della classificazione
 
  1. La classificazione ha efficacia per un quinquennio.
  2. Qualora durante il quinquennio, e manchi almeno un  semestre  al
compimento  di  esso,  si determinino cambiamenti alle condizioni che
hanno dato luogo alla classificazione di un'azienda, si procede  alla
attribuzione di una nuova classificazione.
  3.  La  classificazione attribuita alle aziende di nuova apertura o
le modifiche di classificazione hanno efficacia per la  frazione  del
quinquennio in corso.