Art. 6. Tipologie alberghiere 1. In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, gli alberghi possono distinguersi altresi' nelle tipologie e assumere le denominazioni sotto indicate: a) "motel": albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere o unita' abitative degli ospiti maggiorate del dieci per cento, nonche' i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda o fredda e di bar; b) "villaggio albergo": albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di piu' stabili facenti parte di uno stesso complesso e inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti; c) "albergo meuble' o garni ": albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione, senza ristorante; d) "albergo-dimora storica": albergo la cui attivita' si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe 4 stelle; e) "albergo-centro benessere": albergo dotato di impianti e attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con strutture e servizi minimi della classe 3 stelle. 2. In alternativa all'indicazione albergo puo' essere usata l'indicazione "hotel" o, limitatamente agli alberghi contrassegnati con 4 e 5 stelle "grand hotel" o "grande albergo". 3. In alternativa all'indicazione residenza turistico-alberghiera possono essere utilizzate le denominazioni "hotel residence", "albergo residenziale" o "aparthotel". 4. E vietato usare per le aziende alberghiere denominazioni e indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge.