Art. 6.
                        Tipologie alberghiere
 
  1.  In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che
offrono, gli alberghi possono distinguersi altresi' nelle tipologie e
assumere le denominazioni sotto indicate:
   a) "motel": albergo che fornisce il servizio di  autorimessa,  con
box  o parcheggio per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono
le camere o unita' abitative degli ospiti maggiorate  del  dieci  per
cento, nonche' i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti
motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda
o fredda e di bar;
   b)    "villaggio    albergo":    albergo    caratterizzato   dalla
centralizzazione dei servizi in  funzione  di  piu'  stabili  facenti
parte  di  uno  stesso complesso e inserito in area attrezzata per il
soggiorno e lo svago degli ospiti;
   c) "albergo meuble' o  garni  ":  albergo  che  fornisce  solo  il
servizio   di   alloggio,  normalmente  con  prima  colazione,  senza
ristorante;
   d) "albergo-dimora storica": albergo la cui attivita' si svolge in
immobile di pregio storico o monumentale,  con  struttura  e  servizi
minimi della classe 4 stelle;
   e)  "albergo-centro  benessere":  albergo  dotato  di  impianti  e
attrezzature adeguate per fornire agli ospiti  servizi  specializzati
per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con strutture e
servizi minimi della classe 3 stelle.
  2.   In  alternativa  all'indicazione  albergo  puo'  essere  usata
l'indicazione "hotel" o, limitatamente agli  alberghi  contrassegnati
con 4 e 5 stelle "grand hotel" o "grande albergo".
  3.  In  alternativa all'indicazione residenza turistico-alberghiera
possono  essere  utilizzate  le  denominazioni   "hotel   residence",
"albergo residenziale" o "aparthotel".
  4.  E  vietato  usare  per  le  aziende alberghiere denominazioni e
indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge.